sitka69 -> RE: Maggio e Giugno 2012 (5.12.2011 21:56:19)
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PER NANA : La lavoratrice in gravidanza può ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria. Questa eccezione è possibile solo nei seguenti casi, previsti dalla normativa (art. 17 del decreto legislativo 151/2001): - quando la gravidanza sia particolarmente complicata o siano state diagnosticate delle malattie che possono aggravarsi durante la gestazione;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pericolose per la salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi, le lavoratrici che hanno ottenuto l’autorizzazione ad anticipare il periodo di astensione dal lavoro possono continuare a percepire l’indennità economica di maternità, solo nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a causa di gravidanza complicata o della diagnosi di una malattia che potrebbe aggravarsi durante la gestazione. Questa situazione, riguardando le condizioni fisiche della lavoratrice, impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e giustifica l’erogazione dell’indennità anche in caso di fine rapporto. Negli altri casi invece, siccome le autorizzazioni sono collegate al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta, in caso di cessazione del rapporto, il presupposto per il rilascio dell’assegno viene meno e quest’ultimo viene revocato o ne viene modificata la durata. In caso di parto prematuro, è bene ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale numero 270 del 1999, ha modificato il calcolo del congedo obbligatorio. La legge sui congedi parentali prevede inoltre che, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, sia data alla madre la possibilità di recuperare i giorni di assenza obbligatoria persi prima del parto, in modo che la durata del congedo sia sempre di cinque mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro. Per ottenere l'autorizzazione alla maternità anticipata, la lavoratrice deve inviare una domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente sul territorio, allegando il certificato di gravidanza e il certificato medico che attesti l’esistenza di uno dei problemi previsti dalla legge. Il certificato deve essere rilasciato da una struttura pubblica – Asl, ospedale, consultorio. In caso di certificato redatto da un medico privato, quest'ultimo deve convalidarlo presso la struttura pubblica. La principale norma che regola questa materia è il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". Tema correlato Astensione dal lavoro per maternità Link consigliato Decreto Legislativo 26 marzo 2001
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