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   Non è reato ricorrere alla maternità surrogat...
31.12.2014 17:49:48   
bambinofelice
Non è reato ricorrere alla maternità surrogata in Ucraina e chiedere la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita
di Sergio Mameli - Avvocato

Il desiderio di essere madre o padre spesso spinge una coppia, che non può aver figli in via naturale, alla ricerca di un modo alternativo per procreare. La pratica della maternità surrogata ormai sta diffondendosi, a macchia d’olio, anche da noi coinvolgendo molte famiglie.

(Tribunale di Trieste, Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare, sentenza 4 ottobre 2013)

Fino al 2004 in Italia vi era un vuoto normativo in materia, che rendeva astrattamente possibile la tecnica medica della fecondazione omologa o eterologa. Con l’entrata in vigore della legge n. 40/2004 in Italia, a differenza di altri Paesi europei ed extraeuropei, Ucraina, Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele, Russia, India per citarne solo alcuni, dove tale tecnica è lecita e largamente diffusa, è stata vietata la maternità surrogata riconoscendo, ai sensi degli artt. 232 e 269 c.c., come madre solo colei che ha partorito il bambino. Di conseguenza molte coppie italiane si sono recate all’estero, nei paesi dove la maternità surrogata è legale e lo stesso Consolato o Ambasciata trasmettevano successivamente gli atti di nascita all’Ufficio di Stato Civile italiano. Potevano sorgere, però, dei problemi giuridici al momento della trascrizione. Dapprima solo di natura civilistica, conseguente al rifiuto della stessa da parte dell’Ufficiale di Stato Civile italiano. Di recente, alcune Procure hanno inteso contestare anche il secondo comma dell’art. 567 c.p. (alterazione di stato). Il GUP di Trieste, chiamato a pronunciarsi con la sentenza di data 6/06/2013, in seguito a rito abbreviato, ha assolto una coppia di coniugi triestini perché il fatto non costituisce reato. Il Giudice ha valutato preliminarmente la liceità di questa pratica medica in Ucraina giungendo a conclusioni affermative. Ha fatto propria la missiva del funzionario dell’Ambasciata d’Italia a Kiev che espressamente diceva che la «surrogazione di maternità, qui legalmente praticata» con citazione del riferimento normativo relativo al Decreto del Ministero della Salute dell’Ucraina n. 771/08, che prevede la praticabilità della c.d. maternità surrogata sia omologa che eterologa mediante donazioni di gameti. Vengono anche disciplinate le caratteristiche della coppia, della documentazione medica che essa deve presentare, delle caratteristiche della madre surrogata, del negozio che viene posto in essere, ivi compresa la rinuncia della partoriente ad alcuna pretesa sul bambino nato da questo tipo di concepimento. Detti certificati di nascita pertanto, solo perché l’uomo era il padre naturale, non potevano considerarsi ideologicamente falsi. Erano invece “formalmente validi”, proprio perché il ricorso alla maternità surrogata, in Ucraina, è legale. Appare dunque carente l’elemento psicologico di tale delitto caratterizzato dal dolo generico e cioè dalla piena consapevolezza della falsità della dichiarazione o certificazione.
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   RE: Non è reato ricorrere alla maternità surr...
31.12.2014 17:50:12   
bambinofelice
Maternità surrogata lecita in Ucraina. Gli imputati sapevano che la maternità surrogata è lecita in Ucraina, ancorché vietata in Italia dalla Legge 40/04 e che, di conseguenza anche le dichiarazioni rese fossero del tutto regolari. Il Giudice dubita anche che il delitto di cui all’art. 567, comma 2, possa configurarsi sotto il profilo della materialità senza però approfondire il problema. In effetti si tratta di un’ipotesi autonoma di reato, rispetto a quella del primo comma (sostituzione di neonato), che prevede e punisce innanzitutto chi certifica o attesta il falso nel momento in cui viene compilato l’originale dell’atto di nascita. Le certificazioni si riferiscono propriamente alle falsità ideologiche commesse dal Pubblico Ufficiale nella formazione dell’atto di nascita. Per attestazioni devono intendersi le dichiarazioni di nascita rese all’Ufficiale dello Stato Civile dal padre, dalla madre o da altre persone a ciò autorizzate. Le altre falsità sono, invece, tutte le falsità documentali o personali, diverse dalle attestazioni o certificazioni, con le quali può cagionarsi l’alterazione dello Stato Civile di un neonato nella formazione di un atto di nascita. Rientrano in questa categoria le falsità documentali materiali, cioè la contraffazione o l’alterazione dell’atto di nascita. Si comprende facilmente a questo punto che gli ipotetici genitori, il cui contributo si è limitato alla semplice richiesta di trasmissione di un certificato di nascita validamente formatosi all’estero, non hanno posto in essere alcuna delle condotte su indicate. La trasmissione del certificato è avvenuta infatti, una volta fatta la richiesta, automaticamente dal Consolato o Ambasciata al Comune di residenza della coppia. Non hanno reso quindi alcuna dichiarazione mendace; tanto meno può parlarsi che sia stato contraffatto o alterato l’atto di nascita.

(rispondi all’utente bambinofelice)
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   RE: Non è reato ricorrere alla maternità surr...
31.12.2014 17:50:33   
bambinofelice
Trascrivibilità dell’atto di nascita in Italia. A voler tutto considerare, non dimentichiamo, particolare molto importante, che l’indicazione delle condotte, per il noto principio di legalità (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) deve considerarsi tassativo di guisa che, l’alterazione dello stato civile di un neonato cagionato con mezzi diversi da quelli indicati nell’art. 567 c.p., non è punibile. Due importanti pronunce sempre dopo l’ingresso della citata legge n. 40, una del Tribunale di Napoli (decreto del 1/07/2011) ed un’altra della Corte d’Appello di Bari (sentenza del 13/02/2009), hanno inoltre approfondito il problema sotto il profilo della liceità della fecondazione eterologa e della trascrizione in Italia dei certificati di nascita di bambini nati all’estero da madri surrogate, ritenendo la questione rilevante ai soli fini civili. La Legge n. 218/95 all’art. 16 consente, infatti, l’applicazione della legge straniera in Italia a meno che i suoi effetti non siano contrari all’ordine pubblico. La trascrizione di certificati di nascita di bambini nati con fecondazione eterologa è stata considerata solo in tal senso. Nel nostro ordinamento vige il principio guida che è quello della responsabilità procreativa finalizzata a proteggere il valore della tutela della prole, principio che è assicurato sia dalla procreazione naturale che da quella medicalmente assistita ove sorretta dal consenso del padre sociale. Lo stesso Regolamento CE n. 2201/2003 all’art. 23 stabilisce espressamente che la valutazione della «non contrarietà all’ordine pubblico» debba essere effettuata «tenendo conto dell’interesse superiore del figlio». La giurisprudenza citata aveva altresì introdotto il concetto di maternità legale in contrapposizione alla maternità biologica finalizzata alla tutela dell’unità ed intangibilità della famiglia legittima. Non ultimo anche il richiamo al IV comma dell’art. 30 Cost. , che filtra il diritto alla ricerca della verità biologica attraverso la legge, che non può non tenere conto anche del favor legitimatis. In ultima analisi, il ricorso alla fecondazione eterologa effettuato in un paese consenziente e corredato dal rilascio di un autentico certificato di paternità e maternità, autorizza il riconoscimento dello stesso in Italia ai fini della trascrizione nell’Ufficio di Stato Civile.

(rispondi all’utente bambinofelice)
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   RE: Non è reato ricorrere alla maternità surr...
31.12.2014 17:52:14   
bambinofelice
Io spero che queste informazioni sarano utili a qualcuno ed aiuteranno a realizzare il loro sogno, come lo abbiamo fatto noi alla Biotexcom in Ucraina!!

(rispondi all’utente bambinofelice)
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2.1.2015 8:40:42   
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