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Il congedo parentale (“astensione facoltativa”)

4.5.2010
I genitori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo non superiore agli 11 mesi nei primi otto anni di vita del bambino.

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Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi. Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati che non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo. Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
 
Quanto spetta
 
L'indennità, pari al 30% dello stipendio o del reddito, spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia). In caso di superamento dei sei mesi (e fino all'ottavo anno di età del bambino), l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2008 questo tetto è pari a 14.401,40 euro).
 
La domanda
 
Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”, e va presentato all’Inps e al datore di lavoro. Nel casa delle lavoratrici a progetto e delle lavoratrici autonome possono essere indennizzati solo i periodi successivi alla presentazione della domanda.
 
Chi paga
 
A seconda della tipologia di lavoratore le indennità possono essere pagate o direttamente dall’Inps o anticipate in busta paga dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi.
 

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