Le legge tutela le madri lavoratrici é gestanti. É vietato licenziare donne gravide e mamme fino al copimento di un anno di etá del bambino.
Divieto di licenziamento
La legge vieta di licenziare la lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o fino a un anno dall’ingresso in famiglia per le adozioni. Ci sono però delle eccezioni:
• in caso di contratto a tempo determinato
• in caso di esito negativo del periodo di prova
• per grave colpa della lavoratrice
• per cessazione dell’attività aziendale
Le lavoratrici stagionali hanno anche diritto di precedenza nella riassunzione, fino al compimento di un anno di età del bambino o fino a un anno dall’ingresso in famiglia del bambino adottato, in caso di ripresa dell’attività di lavoro.
In caso di dimissioni
L’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici che presentano le dimissioni nel periodo compreso fra l’inizio della gestazione e un anno di età del bambino o nel primo anno dall’ingresso del bambino adottato nel nucleo familiare. ll Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro deve inoltre convalidare le dimissioni presentate in questo periodo per evitare che celino in realtà un licenziamento.
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