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Assegni di maternità

4.5.2010
La legge aiuta anche le madri che al momento del parto non lavorano. L'assegno dello Stato é previsto per cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno.

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La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), che non lavorino al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino adottato. L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
 
• ha un rapporto di lavoro e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non ha raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza);
 
• si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza e ha almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
 
• precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).
 
Il modulo di domanda, disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”, va presentato agli uffici Inps più vicini all’abitazione della madre.
 
L'assegno dei Comuni è concesso alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2008 è di 31.223,51 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio Comune di residenza.
 
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato/affidato e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre o con accredito su conto corrente bancario.
 

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