Nel 2008 ci sono delle importanti novita' in casi di adozioni o affidamenti preadottivi. L'indennita' di maternita' é prolungata dai tre ai cinque mesi.
La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall’ingresso del bambino in famiglia (adozioni nazionali) o in Italia (adozioni internazionali) e senza limiti di età del bambino. Le nuove regole si applicano per gli ingressi in famiglia o in Italia avvenuti dal 1° gennaio 2008 in poi, e anche per quelli avvenuti nel 2007, se non sono decorsi cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero
La contribuzione
Anche se l’ingresso del bambino adottato in famiglia è avvenuto in un periodo in cui la madre non lavorava, si può comunque chiedere l’accredito dei cinque mesi di contribuzione, se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 5 anni.
Il congedo parentale (“astensione facoltativa”)
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo.
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