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La maternità al lavoro: il congedo

4.5.2010
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza. Il congedo di maternita' (astensione obbligatoria) dura cinque mesi.

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La nuova normativa ha esteso, a partire dal 07-11-2007, il diritto al congedo di maternità e all’astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni. La madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi (“astensione obbligatoria”): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione.
 
L’effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell’indennità. Le lavoratrici autonome non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro. 
 
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria)
 
È il periodo di cinque mesi in cui la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per gravidanza e puerperio o per l’adozione/affidamento di un bambino. Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla gestione separata (a progetto, associate in partecipazione ecc.) con adeguata certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto. 
 

A chi spetta
 
• Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti).
• Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.), che non sono iscritte ad altri fondi previdenziali e hanno almeno tre mesi di contribuzione ad aliquota maggiorata (per il 2008 il 24,72%) nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile. Le libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l’effettiva astensione dal lavoro è requisito indispensabile per ottenere l’indennità.
• Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti). Queste categorie non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro.
• Al padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione separata, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
• Alla madre disoccupata che abbia determinati requisiti contributivi.
 

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