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Novità della legge 40

dott. Caterina Lucchini, 4.5.2010
A pochi giorni dalla fine del Suo mandato, il Ministro Livia Turco modifica le linee guida della Legge 40/2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita consentendo la diagnosi preimpianto.

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Il decreto, firmato l’11 Aprile scorso, è apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Aprile. Sul sito del ministero http://www.ministerodellasalute.it/ è possibile leggere un commento del Ministro.
 
Tre sono le innovazioni che si ritrovano nelle nuove linee guida e che il Ministro spiega di aver introdotto recependo appieno i suggerimenti del Consiglio superiore di sanità e tenendo conto dei diversi pronunciamenti della magistratura sia ordinaria che amministrativa.
 
La parte più significativa delle nuove linee guida è quella in cui viene data una risposta a quanti, operatori e cittadini, richiedevano chiarezza sulla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto. Partendo dal presupposto che le linee guida, in quanto tali, non possono prevedere divieti che non siano già contemplati nella legge stessa, il nuovo testo proposto dal Ministro non contempla più la limitazione alla sola diagnosi osservazionale, mantenendo comunque il divieto di qualsiasi diagnosi a fini eugenetici così come previsto dall’articolo 13 della legge 40. Tale modifica permetterà quindi di applicare la tecnica di diagnosi preimpianto agli embrioni i cui genitori siano portatori di patologie genetiche come la talassemia, la fibrosi cistica, ecc..
 
Con la seconda modifica alle linee guida il Ministro ha voluto riconoscere lo stato di infertilità, e quindi la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione assistita, alle coppie in cui l’uomo è sieropositivo ai virus di malattie sessualmente trasmissibili, come l’HIV o HBV e HCV (epatite B e C). Viene quindi aggiunto nel testo preesistente all’articolo 4, comma 1 della legge 40/04 che: “essendo l’uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV - l’elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l’adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa accertata e certificata da atto medico”.Di conseguenza, queste coppie, se lo vorranno, potranno ora avere un figlio senza il rischio di provocare infezioni nella madre e nel nascituro.
 
Infine, raccogliendo una forte domanda di assistenza da parte delle coppie, le nuove linee guida sottolineano l’obbligo, per ogni centro, di attrezzarsi per garantire adeguato sostegno psicologico durante tutto il percorso assistenziale. Soprattutto nelle eventualità di un fallimento di una delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita.
 
Tratto da: www.donnamed.it

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