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Astensione anticipata e indennità di maternità

4.5.2010
Se la salute della gestante o del nascituro é in pericolo la madre ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro. L'indennita' é a carico dell'Inps.
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In caso di grave rischio per la salute della madre e del nascituro la lavoratrice ha diritto all’astensione anticipata dal lavoro (con indennità) prima del settimo mese di gravidanza. Per ottenerla deve presentare la domanda, corredata dalla certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per residenza.

 
Quanto spetta
 
L’indennità, a carico dell’Inps e anticipata dal datore di lavoro, è pari all’80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo o di libera professione. I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l’intera retribuzione impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. L’indennità viene corrisposta alla lavoratrice anche per interruzione di gravidanza intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.

 
La domanda
 
Per ottenere l’indennità di maternità:
• le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps (a progetto, associate in partecipazione ecc.) devono presentare domanda prima dell’inizio del congedo di maternità, indicando la data presunta del parto;
• le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) devono presentare la domanda dopo il parto agli uffici Inps più vicini alla propria residenza.
 
La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli”.
 

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