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Conservare le staminali: la tutela dei clienti

Dott. Alessio Trevisani, Sorgente, 15.7.2011
Conservazione staminali - I genitori che decidono di conservare privatamente le staminali cordonali stipulano un contratto con la società scelta

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L’adesione al servizio di conservazione privata famigliare delle staminali cordonali comporta la sottoscrizione di un contratto, tra cliente e società scelta, nel quale vengono definiti i termini del tuservizio offerto, come ad esempio i costi.

È importante sottolineare che il contratto deve necessariamente garantire una tutela legale e patrimoniale del cliente.

Tale tutela non dipende solo dal soggetto diretto (la società) con cui il cliente si interfaccia, ma piuttosto da un insieme di garanzie che vengono messe a sua disposizione.


In Italia, per quel che concerne la conservazione privata familiare, è solamente consentito il prelievo del sangue cordonale ed il suo congelamento deve essere effettuato all’estero, presso una struttura privata abilitata (1).

In aggiunta nel territorio italiano non possono essere istituite biobanche per la conservazione privata del sangue cordonale.

Ne consegue che un cittadino, per conservare privatamente il sangue cordonale del proprio figlio, debba esclusivamente rivolgersi a strutture estere.


Complessivamente possono instaurarsi, tra cliente e banca estera, tre differenti tipologie contrattuali:

  1. Contratto di diritto internazionale con la banca estera
  2. Contratto di diritto italiano con una società di servizi italiana controllata dalla banca estera
  3. Contratto di diritto italiano con una società di servizi italiana collegata alla banca estera

Non è tuttavia la modalità contrattuale ma bensì la trasparenza dell’offerta ad essere l’elemento discriminante per la tutela del cliente.


Nel caso di un contratto di diritto internazionale con una banca estera, nell’ipotesi in cui sia necessaria una tutela, il cliente è costretto a dover istituire una causa all’estero, operazione che implica sia l’esposizione a costi rilevanti sia difficoltà legate alla distanza.

Le tipologia contrattuali ai punti 2 e 3 risultano quindi maggiormente tutelanti per il cliente.


Tale tutela è effettivamente garantita quando nel contratto offerto dalla società italiana viene:

  • Dichiarato il nome della banca presso cui verrà conservato il sangue cordonale
  • Indicato il subentro della banca estera negli obblighi verso il cliente in caso di insolvenza della società Italiana (obbligo che deve essere esplicitato anche nel contratto tra la società Italiana e la banca estera).

Grazie a queste condizioni, il cliente risulta “protetto” da due livelli di tutela, di cui uno deriva dalla società Italiana mentre l’altro dalla banca estera.

Il contratto offerto da Sorgente appartiene alla terza tipologia sopra esposta.
Sorgente, tuttavia, è l’unica società Italiana a garantire ai propri clienti non due, ma bensì tre livelli di tutela quali:
  1. Contratto di diritto italiano, il quale rispetta sia la normativa Europea sia il sistema fiscale Italiano
  2. Subentro della Banca, i campioni di sangue cordonale raccolti da Sorgente vengono crioconservati presso la più antica Biobanca Europea, ovvero VITA34 AG (quotata presso la borsa di Francoforte), la quale subentra in caso di insolvenza di Sorgente
  3. Assicurazione Generali AG: il container all’interno del quale il campione di sangue cordonale è conservato presso VITA34 AG, è coperto da una assicurazione Generali AG. Grazie a questa copertura assicurativa, nel caso di insolvenza della Banca, viene garantita la conservazione del campione per 50 anni a partire dal primo anno di conservazione.

In sintesi il contratto di crio conservazione offerto da Sorgente offre tre livelli di tutele legali e patrimoniali che attualmente sembra essere il massimo della protezione offerto da una società attiva nella conservazione privata familiare delle cellule staminali del cordone ombelicale.

Per ulteriori informazioni: www.sorgente.com


(1) Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 26 Febbraio del 2009 “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”, Decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 Novembre 2009, Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 aprile 2010



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